Ai fini del riequilibrio territoriale in Europa la Comunità Europea svolge un duplice ruolo. Da una parte, nell'ambito delle politiche strutturali, ha individuato obiettivi regionali da perseguire attraverso l'utilizzo dei Fondi Strutturali, e ha quindi elaborato una propria politica regionale. Dall'altra parte, la politica di concorrenza europea prevede un incisivo potere di controllo della Commissione sugli aiuti di stato, ossia sulle politiche regionali degli stati membri.
In entrambe le politiche, regionale e di concorrenza, si presenta l'esigenza di individuare le aree eleggibili agli aiuti, sia europei che nazionali. Ed è proprio di questa delicata attività di definizione delle zone che il presente lavoro intende occuparsi.
Nell'ambito della politica regionale europea, la Direzione Generale competente ha fissato degli indicatori per l'individuazione delle aree ma, attraverso un uso flessibile degli stessi e a seguito di negoziati con gli stati membri interessati, è stato possibile giungere ad assistere zone che non presentavano i requisiti richiesti.
D'altro canto la Direzione Generale competente per la concorrenza, ha indicato i criteri che le zone assistite dagli stati dovevano presentare per poter considerare legittimi gli aiuti stessi. Tuttavia, anche nell'ambito di questa politica, si è reso necessario procedere a negoziati con gli stati per l'individuazione delle aree eleggibili.
Nel presente lavoro si giunge, pertanto, alla conclusione che nelle due politiche, ed in particolare nell'attività di individuazione delle aree, è risultato prezioso il pragmatismo che contraddistingue l'agire delle istituzioni comunitarie. Attraverso questo, più che attraverso difficili scelte di ordine tecnico sulla metodologia per l'individuazione delle aree, si è potuto giungere ad un equo contemperamento dei complessi interessi coinvolti in tali politiche.
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